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Ordinanza — n. 19124/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating already decided conditional suspension of sentence conditions.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19124/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was manifestly unfounded. The appellant argued that the conditional suspension of sentence should not be subject to the demolition of illegal structures, but the appellate court had already addressed this by linking the benefit to the demolition order. The court rejected the argument as a repetition of issues already adequately resolved in the lower court's decision, citing established case law on the judge's power to impose such conditions.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the sole ground of complaint is manifestly unfounded and constitutes a repetition of a theme already adequately treated in the contested judgment.

Schlagwörter

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inadmissible appeal manifestly unfounded conditional suspension illegal structures repetition of theme procedural economy demolition order Strafaufschub

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017
Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017, Rv.
Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013
272502 e Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013, Rv.
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Volltext

posto da: CRIVARO ANDREA nato a REGGIO EMILIA il 26/07/2000 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro resa il 28 aprile 2025, che ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Crotone il 16 giugno 2022, con la quale Andrea Crivaro era stato condannato alla pena di mesi 7 di arresto ed euro 9.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44, comma 1, lett.

b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), art. 64 e 71 del d.P.R. 380 del 2001 (capo B), art. 94 e 95 del d.P.R. 380 del 2001 (capo C); fatti accertati in Cutro il 1° luglio 2020. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata, avendo i giudici di appello richiamato le dimensioni non trascurabili degli interventi abusivi realizzati, operando così buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr.

Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017, Rv. 272502 e Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013, Rv. 255466), secondo cui, in tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, restando demandata alla fase esecutiva l'eventuale verifica dell'eseguibilità in concreto della condizione apposta al beneficio. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M