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Ordinanza — n. 19045/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as mere complaints about facts, not legal violations, under Italian criminal procedure law.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19045/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Dochita Dumitru Vladut inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Vladut argued that the Bologna Supervision Tribunal violated procedural rules and failed to provide contradictory reasoning regarding his probation release request. The court rejected these claims, ruling that the grievances were merely complaints about factual assessments rather than valid legal violations or contradictions absent from the original decision.

Legislator-Regeste

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Art. 606 c.p.p.; Art. 47 l. 26 luglio 1975 n. 354: Appeals to the Court of Cassation must allege specific legal violations or contradictions; mere complaints about factual evaluations or arguments already addressed by the lower court do not constitute admissible grounds for cassation.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility mere complaints vs legal violation probation release supervision contradictory reasoning requirement Italian criminal procedure code verminderte Zurechnungsfähigkeit Bewährungshilfe Drogensucht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione Dochita Dumitru Vladut, per il tramite del difensore avv.Alessandro Cristofori, deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.,per violazione dell’art.
Art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354
pen.,per violazione dell’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 e per contraddittorietà dellamotivazione.3.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.
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Volltext

el TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna harigettato la richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale avanzata daDochita Dumitru Vladut, soggetto in espiazione della pena di anni sette di reclusione,inflittagli con sentenza del 08/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRavenna, passata in giudicato il 14/02/2025, per il delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 09ottobre 1990 n. 309, con fine pena attualmente fissato al 25/07/2028.2.

Ricorre per cassazione Dochita Dumitru Vladut, per il tramite del difensore avv.Alessandro Cristofori, deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.,per violazione dell’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 e per contraddittorietà dellamotivazione.3. Il ricorso è inammissibile. Le censure sussunte nell’atto di impugnazione, infatti,non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate infatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione econoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedottispunti di contraddittorietà, che risultano – contrariamente alle deduzioni difensive – del tuttoassenti nel testo dell’avversato provvedimento.

Dette doglianze sono, altresì, riproduttive diargomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese – in base a un ineccepibileargomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI