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Ordinanza — n. 19035/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses prisoner's appeal denying music CD purchase authorization under Art. 41-bis.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19035/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Tancredi Maria Napoli inadmissible regarding his request to purchase music CDs and players. The prisoner argued violations of constitutional rights and procedural flaws, but the court rejected the claim based on established precedent. The decision upheld the prison administration's authority to deny such requests when security of digital devices cannot be guaranteed within the institution.

Legislator-Regeste

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Art. 41-bis Ord. pen.; Art. 27 Cost.: The prison administration may lawfully deny authorization to purchase and possess musical compact discs and digital readers if their presence compromises the organization of the institution or prevents the security of such devices.

Schlagwörter

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prison regime 41-bis music CD authorization digital device security prison administration power constitutional rights violation procedural inadmissibility penitentiary organization Nebenabreden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 41-bis Ord. pen.
282213 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di regimepenitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord.
Art. 27 Cost.
Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Francesca Vianello Accorretti, deducendo un motivo unico, a mezzo del qualelamenta vizi ex art. 606 comma 1 lett.
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della Giustizia
Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia
Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, Ministero della Giustizia
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Volltext

1/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma hadisatteso il reclamo presentato da Francesco Tancredi Maria Napoli (detenuto con fine penafissato al 30/05/2034, sottoposto al regime detentivo ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n.354), avverso il provvedimento assunto dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo in data06/10/2020, che aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’acquisto di unlettore e di CD musicali.2. Ricorre per cassazione Francesco Tancredi Maria Napoli, con il patrociniodell’avv. Francesca Vianello Accorretti, deducendo un motivo unico, a mezzo del qualelamenta vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost, nonchéper mancanza e manifesta illogicità della motivazione.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto – oltre ad invocare una rivalutazione in fattodegli elementi emersi – è volto alla prospettazione di enunciati ermeneutici confliggenti conla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si vedaSez. 1, n. 43484 del 30/09/2021,Ministero della Giustizia, Rv. 282213 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di regimepenitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimentodell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzionedi "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenzasull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali,non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti››; negli stessitermini si sono espresse anche Sez. 1, n. 49280del 28/09/2022, Ministero della Giustizia,Rv. 283819 – 01 e Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia,Rv. 285656 - 01).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI