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Ordinanza — n. 19019/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for recidivism exclusion as arguments merely reproduce lower court's rejected reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19019/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed Osvaldo Negro's appeal against the Turin Court of Appeal's sentencing for tax evasion. The appellant argued for the exclusion of recidivism and the application of a substitute penalty, but the court found these grounds inadmissible. The court ruled that the appellant's arguments were merely repetitive of the lower court's already rejected reasoning and lacked new legal merit.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. pen.: An appeal argument that merely reproduces the reasoning already rejected by the court of first instance without presenting new legal grounds is inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Schlagwörter

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recidivism exclusion substitute penalty inadmissible appeal repetitive arguments tax evasion Cassation dismissal procedural admissibility Nichtigkeitsbeschwerde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 cod. proc. pen.
2 della sentenza); ritenuto il secondo motivo (omessa applicazione di pena sostituiva) non consentito perché non proposto con l'atto di appello ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
2 della sentenza); ritenuto il secondo motivo (omessa applicazione di pena sostituiva) non consentito perché non proposto con l'atto di appello ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Volltext

AGNOLA il 23/05/1974 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; oi135/RG. 36385

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Osvaldo Negro avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il primo motivo di ricorso (mancata esclusione della recidiva) inammissibile, perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, già vagliati e disattesi, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza); ritenuto il secondo motivo (omessa applicazione di pena sostituiva) non consentito perché non proposto con l'atto di appello ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.MsuNfis