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Ordinanza — n. 18992/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected arguments regarding escape from home detention.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18992/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Mario Rana, challenged a lower court ruling condemning him for evading home detention, arguing for necessity and non-punishment. The court found the appeal merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court with legally sound reasoning.

Legislator-Regeste

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Art. 616 c.p.p.; Art. 54 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without critical engagement.

Schlagwörter

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inadmissible appeal repetitive arguments home detention evasion necessity defense Code of Criminal Procedure medizinische Notwendigkeit Wegweisung trotz Gesundheitsproblemen medizinische Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 54 c.p.
Art. 131-bis c.p.
e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art 54 cod. pen
5 e 6) in ordine alla esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art 54 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Volltext

RI il 18/05/1963 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;60/RG. 35654

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Rana avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente non si confronta in modo critico; in punto di an della responsabilità, si rimanda in particolare alle pagine 5 e 6 della sentenza, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive; si dà atto in sentenza che il Rana si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari senza alcuna autorizzazione e che l'urgenza sanitaria addotta non aveva trovato riscontro se non nelle generiche affermazioni rese agli Agenti di Pg al momento del controllo.

Altrettanto solida è la sentenza ( cfr pagg. 5 e 6) in ordine alla esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art 54 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M