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Ordinanza — n. 18987/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against resistance conviction for reiterative and generic grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18987/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Benito Lopetuso inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lopetuso contested the conviction for aggravated resistance to a public official, arguing against the attribution of responsibility, the denial of a mitigating circumstance, the failure to exclude recidivism, and the conversion of the sentence. The court rejected these arguments as either generic repetitions of issues already fully addressed by the lower court or manifestly unfounded, noting that the defendant's incitement constituted a non-marginal contribution to the crime and his conduct demonstrated increased danger due to recidivism.

Legislator-Regeste

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, reiterative, or manifestly unfounded, as the lower court's reasoning was sufficient and congruous to resolve the contested issues.

Schlagwörter

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inadmissible appeal generic grounds reiterative arguments resistance to public official recidivism exclusion Kronzeuge Teilnahme an der Straftat Wiederholungsgefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 114 cod. pen.
Manifestamenti infondati e reiterativi sono il secondo e il terzo motivo, avendo la Corte di appello, succintamente ma congruamente, escluso sia la concedibilità della circostanza di cui all'art. 114 cod.
Art. 20-bis cod. pen.
(secondo motivo), la mancata esclusione della recidiva (terzo motivo) e la mancata conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva ex art. 20 - bis cod.
art. 114 cod. pen
Manifestamenti infondati e reiterativi sono il secondo e il terzo motivo, avendo la Corte di appello, succintamente ma congruamente, escluso sia la concedibilità della circostanza di cui all'art. 114 cod.
art. 20 - bis cod. pen
(secondo motivo), la mancata esclusione della recidiva (terzo motivo) e la mancata conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva ex art. 20 - bis cod. pen.( quarto motivo).

Zitierte Rechtsprechung

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Volltext

re MARIELLA IANNICIELLO;n. 52/RG 35574

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata Benito Lopetuso, condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato dalla recidiva reiterata, ha presentato ricorso affidato a quattro motivi, contestando l'affermazione di responsabilità (primo motivo), il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (secondo motivo), la mancata esclusione della recidiva (terzo motivo) e la mancata conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva ex art. 20 - bis cod. pen.( quarto motivo).

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 II primo motivo è generico in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. Nella sentenza impugnata si argomenta sulla conoscenza in capo all'imputato della qualifica di Pubblico Ufficiale del Malerba posto che costui, benchè in borghese, aveva intimato l'alt e mostrato il tesserino di riconoscimento in dotazione alle forze dell'Ordine (cfr pag. 3 della sentenza). 2.2.

Manifestamenti infondati e reiterativi sono il secondo e il terzo motivo, avendo la Corte di appello, succintamente ma congruamente, escluso sia la concedibilità della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen, rappresentando che il Lopetuso aveva incitato il complice ad impattare contro l'auto condotta dal Malerba ", proferendo la frase "dall'imbacc"( i.e. dagli addosso), di guisa che il contributo non poteva essere qualificato come marginale , sia la recidiva, essendo la condotta criminis espressione di marcata e accresciuta pericolosità, anche perché realizzata nel periodo di cui il Lopetuso era sottoposto alla misura di sorveglianza speciale (cfr pag. 3). 2.3.

La sentenza impugnata ha reso adeguata motivazione anche in ordine alla mancata conversione della pena detentiva. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (pag. 4).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2026. Il Consiglier estensore Il Presid Mariella Iniciello Emilia Anta rdano Ot.POSITA IN CM\ 2 026