Italian Supreme Court dismisses appeal regarding expert capacity assessment and crime continuity as non-reviewable merits.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for violence and other crimes. The appellant argued that the appellate court failed to renew the expert instruction regarding the defendant's mental capacity, but the Court ruled this was a non-reviewable matter of fact. Furthermore, the Court upheld the finding of continuous crimes, stating that the discretion exercised by the trial judge regarding the lack of a single criminal plan falls outside the scope of appellate review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 616 cod. proc. pen.; The appellate court's evaluation of the defendant's mental capacity and the continuity of crimes are matters of fact and merit that are non-reviewable in cassation proceedings, provided they are motivated and not arbitrary.
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KI-generiertVolltext
/1992 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;46/ RG. 35528
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Saif Sageri avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stata confermata la condanna per i delitti di violenza e di resistenza al pubblico ufficiale, di danneggiamento e lesioni aggravati dalla recidiva qualificata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, con cui si censura la omessa rinnovazione della istruzione mediante nomina di un perito ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e volere dell'imputato, è volto ad una inammissibile rivalutazione in fatto.
La Corte di appello ha valutato in modo puntuale la condizione psichica del soggetto nel caso concreto, alla stregua delle considerazioni medico legali svolte dal perito nominato dal Giudice di primo grado e ne ha fatte proprie le conclusioni (pagg. 5-6 della sentenza). Si tratta di un giudizio non sindacabile in sede di legittimità, se motivato nel rispetto della logica processuale e delle emergenze nosografiche (Sez.1, n. 10926 dell'11/03/2022, Campisi, Rv. 282963). In ordine al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati ascritti all'imputato, la sentenza impugnata ha fatto propri gli argomenti di quella di primo grado ed ha dato puntuale conto della non ravvisabilità di un unico disegno criminoso che affasciasse tutte le violazione commesse sulla scorta di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente emotivazione come avvenuto nella specie.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
P.Q.M28 t. 026 \,