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Ordinanza — n. 18976/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding excessive consecutive sentence increases.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18976/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's brief reasoning on sentencing was sufficient. The appellant challenged the lack of detailed motivation for consecutive sentence increases, arguing they were excessive given his criminal history and the severity of resisting public officials. The court held that referencing the overall proportionality of the sentence under Article 133 of the Penal Code satisfied the statutory duty to motivate.

Legislator-Regeste

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The duty to motivate a criminal judgment is fulfilled by briefly explaining the reasoning behind the base penalty and consecutive increases, provided the overall sentence is deemed proportionate under the relevant penal code provision.

Schlagwörter

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lack of motivation consecutive sentences proportionality principle criminal appeal inadmissible appeal Strafschärfung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Erhöhung zu Abschreckungszwecken

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Volltext

posto da: MARWAN RTIB nato il 06/03/1985 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 2/RG 35288

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Rtib Marwan impugna la sentenza in epigrafe- che lo ha condannato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali- lamentando l'omessa motivazione nonostante l'eccessività degli aumenti disposti a titolo di continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. I Giudici del merito, con motivazione succinta ma congrua, hanno non illogicamente esposto le ragioni poste a fondamento delle valutazioni inerenti al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, i.e. alla individuazione della pena base, agli aumenti disposti a titolo di continuazione e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sono stati, infatti, valutati la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi ed allarmanti precedenti, anche specifici, nonché la oggettiva gravità dei fatti, considerato che si trattò di una resistenza "particolarmente allarmante" in conseguenza della quale i due agenti di Pg riportarono lesioni come certificate in atti (pagg. 2 e 3 della sentenza).

Peraltro, è il caso di rilevare che gli aumenti a titolo di continuazione, fissati in mesi uno e 15 giorni di reclusione per il reato sub 2) e in 15 giorni di reclusione per il reato sub 4), - di cui il ricorrente si duole - sono contenuti, di guisa che l'obbligo di motivazione è soddisfatto anche mediante il richiamo alla congruità della pena ex art. 133 cod. pen. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r P.Q.M