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Ordinanza — n. 18971/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against conviction for possessing identity cards with photos of different subjects.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18971/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Arjan Mucaj for two years and two months in prison. The appellant argued against the application of criminal law and the reasoning regarding the falsity of the documents, but the court found these arguments repetitive and unsupported. The decision relied on the established principle that possessing identity cards with mismatched photographs constitutes the crime of possessing forged identification documents.

Legislator-Regeste

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Art. 497-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The possession of identity cards bearing photographs of subjects other than the named holders constitutes the crime of possessing forged identification documents, regardless of the card's validity for travel or its irrelevance to Schengen area circulation.

Schlagwörter

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possession forged identification identity card falsity criminal appeal inadmissibility mismatched photographs criminal liability Angabe falscher Personalien Identitätsausweise Urkundenfälschung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 495 cod. pen.
Art. 497-bis cod. pen.
In sostanza, fa buon governo la Corte di appello de; principio per il quale integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod.
Art. 489 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Considerato che i secondo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod.
art. 497-bis cod. pen
In sostanza, fa buon governo la Corte di appello de; principio per il quale integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Shala Hashim
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Volltext

ALBANIA il 14/06/1986 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Arjan Mucaj ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato quella del Tribunale di Lecce, che lo condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i reati di cui agli artt. 495, 497 -bis e 489 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione - è reiterativo di argomenti con i quali si confronta la sentenza impugnata, che rende conto senza aporie logiche delle ragioni di sussistenza del reato e della responsabilità dell'imputato, come anche della irrilevanza dell'accertamento della falsità del documento in sé, in quanto la falsità nel caso in esame è conseguente all'inserimento della fotografia dell'imputato su un documento recante altre generalità.

In sostanza, fa buon governo la Corte di appello de; principio per il quale integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poi p‘é la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in qtkelli in cui vigono particolari accordi internazionaii, essendo irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera• circolazione delle persone all'interno della cosiddetta "area Schengen" (Sez.5, n.47613 del 28/10/2019, Shala Hashim, Rv. 2777548);

Considerato che i secondo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen - è manifestamente infondato. Sul punto, la Corte di appello ha fornito una motivazione congrua e completa spiegando le ragioni che hanno portato alla mancata concessione delle stesse (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), con riferimento alla finalizzazione del falso a 'coprire' la latitanza dell'imputato, nonché alla natura ostativa del precedente penale per tentato omicidio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.M