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Ordinanza — n. 18956/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for inadmissible legal argument regarding sentencing mitigation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18956/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint violated procedural rules on admissibility. The appellant challenged the lower court's denial of general sentencing mitigation, arguing flaws in the reasoning regarding aggravated theft. The court rejected this, citing established precedent that appellate review does not require the trial judge to address every favorable or unfavorable element, only those deemed decisive.

Legislator-Regeste

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal complaining of a violation of law regarding the denial of general sentencing mitigation is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, as the appellate court need not consider all elements, only those decisive for the conviction.

Schlagwörter

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inadmissible appeal sentencing mitigation aggravated theft violation of law appellate review standards qualifizierter Raub Strafschärfung übrige Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62 -bis cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Volltext

da: KASM ZAKARIA nato il 21/10/1988 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Zakaria Kasm ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Forlì e condannato il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 160,00 di multa per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 62 -bis cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Considerato che lo stesso motivo - che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione - è manifestamente infondato e quindi non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo.

La Corte di appello, con motivazione • esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento quanto alle ragioni dei diniego della attenuazione, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M