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Ordinanza — n. 18938/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction regarding prescription, admissibility, and recidivism arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18938/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal against Francesco Scibilia's theft conviction inadmissible and upheld the eight-month prison sentence. The appellant argued that the statute of limitations had expired, the proceedings were procedurally flawed due to the nature of the aggravating circumstance, and the evidence was insufficient to prove guilt. The court rejected these claims, finding the prescription period extended by suspensions and the 'Orlando Law' to cover the crime date, confirming the public office theft aggravant was properly applied, and validating the global assessment of circumstantial evidence required for conviction.

Legislator-Regeste

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Art. 159 cod. pen.; Art. 625 n.7 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: The statute of limitations for theft committed in public offices is extended by suspensions and specific legislative provisions, the aggravating circumstance for public office theft applies regardless of the stolen item's ownership, and appellate courts must evaluate circumstantial evidence globally rather than atomistically.

Schlagwörter

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statute of limitations extension theft in public offices procedural admissibility circumstantial evidence assessment recidivism aggravation Orlando Law application public trust protection Hinderung einer Amtshandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 159 cod. pen.
legge Orlando, in quanto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
Art. 625 n.7 cod. pen.
Nel caso di specie è contestata l'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 cod. pen. in ordine alla commissione del reato in uffici pubblici, che ex art.
Art. 624 cod. pen.
in ordine alla commissione del reato in uffici pubblici, che ex art. 624, terzo comma, cod.
Art. 99 cod. pen.
255677); il motivo è, quindi, anche manifestamente infondato; Considerato che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aumento della pena operato ai sensi dell'art. 99 cod. pen. - è manifestamente infondato.
Art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello riferisce dell'esistenza di numerosi precedenti penali, dei quali alcuni specifici, con motivazione che viene formalizzata in relazione al diniego della applicazione dell'art. 131-bis cod.
I. 110/75
4 I. 110/75 - è manifestamente infondato.
legge 23 giugno 2017, n. 103
1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo divigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
103, si applica ai reati commessi nel tempo divigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.
legge 27 novembre 2021, n. 134
3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I.
art. 159 cod. pen
legge Orlando, in quanto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013
Sez. U, n. 239390 - 01
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Volltext

SCO nato a ERICE il 07/06/1995 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Scibilia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Trapani che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione con riferimento al termine di prescrizione del reato di cui al capo B in ordine al reato previsto dall'art. 4 I. 110/75 - è manifestamente infondato. Il reato è stato commesso il 18 agosto 2018 ed il termine massimo di prescrizione decorre I 18 agosto 2023.

A questo termine vanno aggiunte le sospensioni, anche indicate nella sentenza di appello, che fanno slittare il termine di Prescrizione al 16 agosto 2025, in data successiva alla sentenza di appello del 13 giugno 2025. Inoltre, il termine di prescrizione deve essere anche prolungato per la sospensione conseguente alla cd. legge Orlando, in quanto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo divigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); ne consegue che la doglianza - quanto alla estinzione del reato all'atto della sentenza di appello - è manifestamente infondata; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta nullità della sentenza per mancato rispetto della disciplina in tema di improcedibilità - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della normativa vigente in tema di condizione di procedibilità. Nel caso di specie è contestata l'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 cod. pen. in ordine alla commissione del reato in uffici pubblici, che ex art. 624, terzo comma, cod. pen., rende il delitto procedibile d'ufficio.

Va, a tal proposito, ribadito il principio secondo il quale è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (Sez. 5, r. 4746 del 19/12/2019, dep. 2020, Lombardi, Rv. 278154 - 01 1 nel caso in cui è stata ritenuta sussistente l'aggravante con riferimento alla sottrazione di un portafogli dalla borsa di una dipendente comunale, riposta all'interno del suo ufficio: conf.

N. 39096 del 2009 Rv. 245120 - 01, N. 51195 del 2013 Rv. 258680 - 01, N. 13099 del 2008 Rv. 239390 - 01); Considerato che terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte di appello rende conto della sussistenza dei plurimi indizi, connotati da gravità precisione e concordanza, e la doglianza sostanzialmente ripropone una visione atomistica degli stessi, depotenziando quello afferente alla refurtiva rinvenuta e non valutando quelli dell'orario e del luogo del fermo, nonché del rinvenimento degli attrezzi per lo scasso. La Corte di appello ha fatto buon governo del principio per il quale in tema di valutazione della prova indiziaria il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli indizi ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi ai fine di verificare se l'ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere superata (Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013 - dep. 218/06/2013, RG. e Kercher in proc.

Knox e altro, Rv. 255677); il motivo è, quindi, anche manifestamente infondato; Considerato che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aumento della pena operato ai sensi dell'art. 99 cod. pen. - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente e diffusamente motivato sul punto (cfr. fol. 5). Anche la sentenza di primo grado, la cui motivazione in caso di "doppia conforme" si integra con la sentenza di appello, offre una motivazione coerente sul punto, senza incorrere nei vizi prospettati dal ricorrente, in quanto si rapporta al delitto precedente commesso - tentato furto aggravato continuato, la cui condanna risultava irrevocabile il 16 settembre 2015 - e la maggiore capacità a delinquere desumibile «dalle stesse modalità della condotta, avvenuta in tarda serata, in luogo pubblico e con una certa intensità del dolo».

La Corte di appello riferisce dell'esistenza di numerosi precedenti penali, dei quali alcuni specifici, con motivazione che viene formalizzata in relazione al diniego della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che immediatamente anticipa la parte dedicata alla recidiva, che riproduce analogo argomentare confermando la sentenza di primo grado. Si tratta di motivazioni adeguate e idonee a resistere ai motivi di censura, che restano sostanzialmente generici senza un 'attacco' specifico sulla cronologia, il numero e la qualità dei reati commessi;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M