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Ordinanza — n. 18910/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere complaints lacking specific legal criticism of the lower court's reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18910/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner's complaints were mere grievances rather than specific legal criticisms of the lower court's reasoning. The petitioner argued violations of procedural law regarding the assessment of his personality and reeducative path, but the court found these arguments insufficient under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists merely of complaints in fact without specific criticism of the legal reasoning or the complex of arguments supporting the lower court's decision.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility mere complaints in fact specific legal criticism procedural law violation reeducative path assessment Bewährungshilfe kriminelle Aktivität Bestechung bei Zwangsvollstreckung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Suela Fani,deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
art. 513-bis cod. pen
art. 616 cod. proc.pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01
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Volltext

/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato le istanze volte ad ottenere la liberazione condizionale, la semilibertà o l’affidamentoin prova al servizio sociale, presentate da Domenico Pirozzi, soggetto in espiazione dellapena di anni dieci e mesi cinque di reclusione, con fine pena attualmente fissato al05/01/2028 (pena così determinata in forza di provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 10/11/2022,riportata per due violazioni degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale, commessi nel2009 e nel 2010, per il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., con aggravante mafiosa, postoin essere dal 2000, nonché per associazione a delinquere di stampo mafioso e relativi reatifine, commessi dal 2009).2.

Ricorre per cassazione Domenico Pirozzi, con atto a firma dell’avv. Suela Fani,deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett. e)cod. proc. pen., in relazione al giudizio sussunto nell’avversata decisione, circa la personalitàdel condannato e in ordine al percorso rieducativo dallo stesso compiuto.3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, inquanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delcomplesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, ilgiudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come i gravi reati commessi ed ilradicato inserimento del soggetto in una pericolosa organizzazione di tipo camorristico -saldandosi con la mancata presa di coscienza, da parte di Pirozzi, del disvalore di quantocommesso - non consentano di formulare una tranquillizzante prognosi di vita in suo favoree, al contrario, siano fattori atti a imporre cautela, in sede di concessione degli invocatibenefici.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI