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Ordinanza — n. 18902/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and mere merit re-evaluation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18902/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to identify specific aspects of the supervision court's decision for censure. The supervision court revoked external work based on the gravity of the crimes and new violent acts committed by the appellant in July 2025. The defense's arguments were deemed merely re-evaluative and fact-specific, which is not permitted at this procedural stage.

Legislator-Regeste

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Art. 606 c.p.p.; Art. 21 legge 354/1975: An appeal is inadmissible if it does not point to specific grounds for censure but instead attempts a new evaluation of the merits already properly assessed by the lower court.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds external work revocation procedural merit re-evaluation supervision court decision

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606 comma 1 lett. b) e) cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, con atto a firma dell’avv.Emanuela Sabbi, deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 21 legge 26 luglio 1975 n. 354
pen., pererronea interpretazione e applicazione dell’art. 21 legge 26 luglio 1975 n. 354, nonché pervizio della motivazione.3.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03

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Volltext

ibunale di sorveglianza di Milano hadisatteso il reclamo contro il provvedimento di revoca del lavoro esterno adottato dalMagistrato di sorveglianza il 15/09/2025, che era stato presentato da XXXXXXXXXXXXXXX,soggetto in espiazione della pena di anni quattordici e mesi due di reclusione (con fine penalesioni gravi, armi, incendio, commessi dal 2016 al 2018, da ultimo mentre si trovavasottoposto a misura alternativa.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, con atto a firma dell’avv.Emanuela Sabbi, deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., pererronea interpretazione e applicazione dell’art. 21 legge 26 luglio 1975 n. 354, nonché pervizio della motivazione.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente vizio dimotivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre acensura, ma tende a provocare una nuova e non ammessa, in questa sede, valutazione delmerito dei presupposti per la revoca del lavoro esterno, correttamente vagliati dal Tribunaledi sorveglianza di Milano. Detta Autorità giudiziaria, invero, ha sottolineato anzitutto lagravità dei fatti per i quali è intervenuta condanna, per poi evidenziare quanto posto inessere dal soggetto in data 29/07/2025, allorquando questi esplodeva vari colpi con un fucilemitragliatore verso una palazzina, secondo quanto evincibile dalle immagini estrapolate dauna videocamera di sorveglianza e desumibile anche dalle dichiarazioni di un testimone.A fronte di tale struttura motivazionale - che è logica, lineare e priva di spunti dicontraddittorietà – la difesa ha svolto una critica solo rivalutativa e aspecifica, oltre cheinteramente versata in fatto.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.