Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 18901/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural errors.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18901/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal by Mueez Muhammad inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The applicant argued for nullity regarding the scheduling notice and challenged the proportionality of the sanction for unauthorized private vehicle use. The court rejected these claims because the appeal lacked specific grounds for review and attempted to re-evaluate the merits of the surveillance court's decision.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 178 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to identify specific aspects of the contested decision for review and merely seeks a re-evaluation of the merits.

Schlagwörter

KI-generiert
inadmissible appeal lack of specific grounds re-evaluation of merits procedural nullity court costs and fine Führerausweisentzug Ausländerrechtsverletzung Ausnahmebewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 35-bis legge 26 luglio 1975 n. 354
Art. 48 comma 4 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230
35-bis legge 26 luglio 1975 n.354 (primo motivo); - inosservanza dell’art. 48 comma 4 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230(secondo motivo); - inosservanza degli artt.
Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 15 legge n. 354 del 1975
Art. 21 legge n. 354 del 1975
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi
220092;Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv.
Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid
273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

UNALE di SORVEGLIANZA di MILANO;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano hadisatteso il reclamo contro il provvedimento di revoca dell’approvazione dell’ammissione allavoro esterno del Magistrato di sorveglianza del 13/10/2025, che era stato presentato daMueez Muhammad, soggetto in espiazione di pena riportata per i reati di furto in abitazione,associazione per delinquere, plurimi furti tentati e consumati, importazione illecita disostanze stupefacenti e omicidio (fine pena fissato al 07/07/2040, come risultante dalcumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona n. 231/2021).

Ilprovvedimento reclamato aveva tratto origine dall’avere il soggetto – nel corso della fruizionedel beneficio e, segnatamente, in data 20/09/2025 – violato le prescrizioni impostegli,adoperando senza autorizzazione un mezzo privato.2. Ricorre per cassazione Mueez Muhammad - con atto a firma dell’avv.particolare, lamentando: - inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, conriferimento all’avviso di fissazione di udienza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 178lett.

c) e 179 comma 1 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 35-bis legge 26 luglio 1975 n.354 (primo motivo); - inosservanza dell’art. 48 comma 4 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230(secondo motivo); - inosservanza degli artt. 3 e 27 Cost., nonché 15 e 21 legge n. 354 del1975, per carenza di proporzione, tra la violazione accertata e la sanzione irrogata emancata attuazione del fine rieducativo della pena (terzo motivo).3. Il primo motivo, di natura processuale, deduce il mancato avviso al difensore difiducia e, comunque, l’assenza di un qualsivoglia difensore, all’udienza del 14/01/2026.

Ènoto che – allorquando viene posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di unadecisione in rito, deducendosi quindi un "error in procedendo", questo è giudice deipresupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia ilragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparatomotivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte - in presenza di una doglianza di carattereprocessuale - può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così,ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto delladecisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovverogiustificata solo "a posteriori (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092;Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018,Monagheddu, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).La visione degli atti presenti nell’incarto processuale dimostra la radicaleinfondatezza della dedotta questione. In primo luogo, vi è in atti la notifica della quale ladifesa lamenta l’assenza; all’udienza suddetta dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Milano,comunque, era regolarmente presente l’avv. Antonella Calcaterra, nella veste di difensore difiducia del condannato.4.

Anche le ulteriori doglianze sussunte nell’atto di impugnazione, sopraenunciate, sono totalmente inammissibili, in quanto - pur denunciando formalmente vizi dimotivazione - non vengono individuati singoli aspetti del provvedimento impugnato dasottoporre a censura; il ricorso tende infatti, nel suo complesso, a provocare una nuova enon ammessa, in questa sede, valutazione del merito dei presupposti per la revoca dellavoro esterno, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza. Detta autorità giudiziaria,invero, ha sottolineato la particolare gravità della violazione alle prescrizioni inerenti albeneficio, come detto realizzata dal soggetto in data 20/09/2025.A fronte di tale struttura motivazionale - che è logica, lineare e priva di spunti dicontraddittorietà – la difesa svolge una critica solo rivalutativa e aspecifica, oltre cheinteramente versata in fatto.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI