Italian court dismisses appeal for inadmissibility as plea bargain censure violates procedural law.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's complaint regarding sentence proportionality did not fall within the permitted grounds for cassation under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued the penalty was disproportionate for drug offenses, but the court held that in plea bargain proceedings, the accused waives the right to contest the prosecution's case and cannot challenge the agreement they accepted. Consequently, the court affirmed that the judge's decision aligns with the defendant's voluntary will, rendering the specific proportionality argument legally inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, an appeal challenging the proportionality of the agreed sentence is inadmissible as it concerns the voluntary pact accepted by the defendant, which they cannot contest.
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da: LEBAQATI LARBI nato il 17/04/1994 avverso la sentenza del 12/12/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;Motivi della decisione Lebaqati Larbi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 1 e 4 D.P.r.309/90,( detenzione illecita e trasporto di 409,1 gr lordi di cocaina e di gr. 406,00 gr lordi di hashish), commessi il 11.11.2025, deducendo violazione di legge in relazione alla congruità della pena.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argonnentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez.
Un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni.
Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto a fol 1 che, alla luce degli atti, la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M