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Ordinanza — n. 18783/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of non-punishment grounds under Art. 599-bis.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18783/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the appellant had previously waived all non-punishment grounds under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant's defense, represented by a special procurator, explicitly renounced appeal grounds related to the crime under Article 73, DPR 309/90, insisting only on the reduction of the agreed sentence. Consequently, the Court ruled that the appeal was procedurally barred and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Legislator-Regeste

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When a party waives specific grounds for non-punishment or exemption under Article 599-bis, a subsequent cassation appeal relying solely on those waived grounds is inadmissible.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility waiver of non-punishment grounds Article 599-bis Code of Criminal Procedure special procurator declaration procedural bar without formalities Vorwurf von Betäubungsmitteldelikten Straferlass Substanzmittelmissbrauch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Si tratta di motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 73 comma 5 DPR 309/90
con rinuncia ai residui motivi in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 commesso in Aversa il 17.03.2025.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge n. 103/2017
pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr.
art. 599-bis cod. proc. pen
Si tratta di motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod.proc.pen
Il ricorrente denuncia genericamente vizio di violazione di legge in relazione alle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, sent. n. 4157/2018
Sez. 1, sent. n. 4157/2018, non mass.) avendo il difensore munito di procura speciale dichiarato di rinunciare ai motivi di appello insistendo solo su quello relativo alla rideterminazione della pena che concordava.
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Volltext

ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTELLIGENZA EMILIO (CUI 00IFYUE) nato a CASERTA il 28/06/1975 avverso la sentenza del 23/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;FATTO E DIRITTO Intelligenza Emilio , a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado ad anni uno e mesi otto di reclusione e 3.330,00 euro di multa, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia ai residui motivi in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 commesso in Aversa il 17.03.2025.

Il ricorrente denuncia genericamente vizio di violazione di legge in relazione alle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen. Si tratta di motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, sent. n. 4157/2018, non mass.) avendo il difensore munito di procura speciale dichiarato di rinunciare ai motivi di appello insistendo solo su quello relativo alla rideterminazione della pena che concordava. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017).

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M