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Ordinanza — n. 18754/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as facts are for lower court; legal reasoning rejected.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18754/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court improperly reconstructed facts regarding the theft of a gold chain and failed to reclassify the crime. The court rejected these claims, stating that factual evaluation is exclusively the lower court's domain and that the second ground merely repeated arguments already dismissed on appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 628 cod. pen.; Art. 624-bis cod. pen.: The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or reclassify crimes based on new factual assessments, as such evaluation is reserved exclusively to the court of first instance.

Schlagwörter

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Cassazione inammissibilita giudice di merito ricostruzione fatti requalificazione reato verspätete Gebührenzahlung verspätete Einreichung von Urkunden fehlende Akten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 628, comma secondo, n. 1, cod. pen.
Art. 624-bis, comma 2, cod. pen.
207944); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 624-bis , comma 2, cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art.
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Volltext

posto da: TOKAL AHMED MOSALAM AHMED (CUI:04A8WYS) nato il 01/01/1994 , avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;• IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ahmed Mosalam Ahmed Tokal, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, comma secondo, n. 1, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto integrato il delitto in questione, in quanto l'imputato ha colpito Marcello Clarioni e gli ha sottratto la collanina d'oro (si veda, in particolare, pag. 2); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 624-bis , comma 2, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha evidenziato che l'azione violenta fosse indirizzata verso la persona del Clarioni (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo Perrotti Lucian Imperiali DE IN C 25 G 2026 - C FitittZ ít),Alf a IZÌ41 ,,OU