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Ordinanza — n. 18738/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive and generic grounds not addressing new legal issues.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18738/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Bekim Dashi inadmissible, ordering him to pay court costs. Dashi argued that the lower court's judgment on liability for vehicle theft contained motivational defects and lacked necessary investigative integration. The court rejected these claims because they merely reiterated grievances already dismissed in the appellate stage without providing new specific legal arguments or citations.

Legislator-Regeste

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat grievances already disallowed in the appellate judgment or if they are generic and lack specific references to the contested passages.

Schlagwörter

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repetitive grounds generic appeal inadmissibility appellate review procedural defect Motorfahrzeugkosten Verletzung der Verkehrsregeln wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bekim Dashi, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso: il primo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
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Volltext

posto da: DASHI BEKIM (CUI 064EGKP) nato il 19/08/1989 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bekim Dashi, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso: il primo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché il secondo, che deduce il medesimo vizio con riferimento al secondo motivo d'appello, relativo a una richiesta di integrazione istruttoria, non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni logiche e prive di vizi censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata ove il giudice del merito ha indicato le ragioni di rigetto della richiesta istruttoria, e altresì gli elementi sulla base dei quali ritenere provata, a carico del ricorrente, la ricettazione dell'autoveicolo, ricevuto da terzi e provento di furto) e che tali motivi risultano anche generici per indeterminatezza, nonché per mancanza di specificità, giacché privi dell'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura formulata, e altresì del riferimento ai passaggi della sentenza interessati da tale censura (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M25 M2O26