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Ordinanza — n. 18727/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of admissibility regarding mitigating circumstances and sentencing discretion.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18727/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was merely reiterative of arguments already fully addressed in the appellate judgment. The appellant argued for the recognition of a mitigating circumstance introduced by the Constitutional Court, but the court found no new vices in the reasoning. Consequently, the court upheld the lower court's exercise of discretion regarding sentencing and the exclusion of the mitigating factor.

Legislator-Regeste

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Supreme Court of Cassation cannot review the gradation of the penalty or the application of extra-statutory mitigating circumstances unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical, as such determinations fall within the judge's discretionary power.

Schlagwörter

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Discretion Mitigating Circumstances Reiterative Arguments Strafmilderung Strafzumessungsgrad Revision des Strafurteils

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Constitutional Court n. 86/2024
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Volltext

da: BOURKADI TARIK nato il 24/07/2003 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Tarik Bourkadi, ritenuto che l'unico motivo, che deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete e precisamente riferite alle censure presentate, ed è altresì manifestamente infondato perché non si rilevano vizi censurabili in sede di legittimità, giacché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena - anche estesa all'applicazione di circostanze extra-edittali - è sottratta allo scrutinio di questa Corte, ove questa non esorbiti dai vincoli di legge che governano la discrezionalità del giudice, e la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che il giudice del merito ha peraltro adeguatamente motivato sul punto, rilevando in dettaglio le ragioni per le quali ritenere esclusi i presupposti della circostanza attenuante innanzi richiamata (si veda la pag. 5 in particolare, ove tra gli elementi incompatibili con la mitigazione, la Corte d'appello richiama la commissione di plurimi reati in un ristretto arco temporale, mediante violenza di non minima rilevanza, e anzi capace di incidere in modo apprezzabile sulla gravità del fatto); che rientra in un esercizio non irragionevole della discrezionalità del giudice del merito la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, la cui misura non è pertanto censurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M