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Ordinanza — n. 18723/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal for procedural repetition and preclusion violations regarding criminal liability.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18723/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly utilized the victim's complaint and misinterpreted evidence for criminal liability. The court rejected these claims as merely repetitive of previous arguments and legally unfounded, noting the trial judge's reasoning was logically sound and compliant with statutory requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 629 cod. pen.; Art. 363 c.p.c.: The appeal is inadmissible when it reiterates arguments already dismissed in prior instances or attempts to re-evaluate factual findings and logical coherence of the lower court's decision.

Schlagwörter

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procedural repetition criminal liability preclusion principle victim's complaint evidence reliability court of cassation inadmissible appeal Erpressung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 629 cod. pen.
Art. 363 c.p.c.
art. 629 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Volltext

posto da: POCHIO DIANA ALEXANDRA nato il 25/04/1994 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Diana Alexandra Pochio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge processuale in ordine all'utilizzabilità della querela della persona offesa, ai fini del giudizio di responsabilità a carico della ricorrente, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, ed è altresì manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e già oggetto di censure giuridicamente pertinenti ed esaustive (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata ove il giudice d'appello rileva correttamente gli argomenti giuridici in base ai quali ritenere utilizzabile in giudizio la querela della persona offesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 629 cod. pen., e che censura la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata con riferimento alla piena attendibilità del teste ai fini dell'accertamento del reato di estorsione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente — iu.seppe Lucia/DEP(Y7JTATA IN C G 2026 3