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Ordinanza — n. 18706/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of lower court decisions.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18706/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued violations of subjective intent and sentencing rules, but the court noted these claims were previously dismissed with logical reasoning regarding the value of stolen vehicles and lack of mitigating evidence. Consequently, the appeal was rejected as it sought to re-evaluate the merits rather than address new legal issues.

Legislator-Regeste

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Art. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals containing grounds that are merely repetitive of those already rejected by the lower court are inadmissible, and appeals seeking to re-evaluate the merits are not permitted in this instance.

Schlagwörter

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repetitive grounds inadmissible appeal subjective intent mitigating circumstances Court of Cassazione merits re-evaluation procedural dismissal Abwägung der Verdienste

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 648 cod. pen.
i) il primo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; li) nonché il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono entrambi il vizio integrale di motivazione in ordine, rispettivamente, all'applicazione dell'art. 131 -bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez.
Art. 133 cod. pen.
art. 648 cod. pen
i) il primo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod.
art. 131 -bis cod. pen
pen.; li) nonché il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono entrambi il vizio integrale di motivazione in ordine, rispettivamente, all'applicazione dell'art. 131 -bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
283044 - 01), e così similmente per le circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
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Volltext

posto da: GISSI GIUSEPPE nato a ANDRIA il 19/09/1954 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Gissi, ritenuto che tutti i motivi di ricorso, nella specie:

i) il primo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen.; li) nonché il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono entrambi il vizio integrale di motivazione in ordine, rispettivamente, all'applicazione dell'art. 131 -bis cod. pen. e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda la pag. 4 con riferimento al dolo di fattispecie, ritenuto sussistente in ragione della mancata ricostruzione alternativa dei fatti da parte del ricorrente, a fronte della disponibilità nel medesimo dell'autovettura provento di furto, nonché del capannone nel quale tale autovettura veniva ricoverata; e la pag. 5 sul diniego di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., sulla base del notevole valore commerciale delle autovetture, nonché dell'art. 62-bis cod. pen., stante la mancanza di elementi positivamente valutabili ai fini dell'attenuazione della pena); ritenuto che il primo motivo, in particolare, non è consentito anche in ragione della sua natura rivalutativa, risolvendosi esso in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); che il secondo e il terzo motivo sono entrambi anche manifestamente infondati, giacché l'esclusione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché delle attenuanti generiche, è adeguatamente motivata con argomentazioni conformi ai consolidati principi di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), e così similmente per le circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M