Cassation appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances cannot override statutory recidivism.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over statutory recidivism in fraud cases, but the lower court correctly rejected this based on established precedent. The court ruled that such arguments are legally unfounded in the realm of legitimacy review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62-bis cod. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen.: Generic mitigating circumstances cannot prevail over statutory recidivism, and appeals challenging this principle are inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
posto da: CHIACCHIO PAOLO, nato a MONTENERO DI BISACCIA il 10/07/1962 ` i i avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Chiacchio, rilevato che l'unico motivo di ricorso che censura il rigetto della richiesta di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., in riferimento al delitto di truffa non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in diritto (di recente sul tema, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, v.
Corte cost. n. 151/2025, in motivazione, ove si argomenta la decisione della pronuncia di illegittimità costituzionale con la sanzione rigorosissima prevista per il reato di cui all'art. 630 cod. proc. pen.); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove viene evidenziato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata contestata, riconosciuta a fronte dei numerosi precedenti penali riportati dall'imputato) sono, pertanto, incensurabili; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichia P.Q.M