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Ordinanza — n. 18703/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and improper fact reconstruction attempts.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18703/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the particular leniency of the offense and committed errors in fact-finding, but the court rejected these claims as generic and lacking specific factual support. The decision upheld the lower court's denial based on the defendant's conduct and culpability, noting that the appeal sought an impermissible reconstruction of facts beyond the merits judge's authority.

Legislator-Regeste

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal must specify the elements of the alleged violation; generic complaints regarding fact-finding or the denial of statutory leniency without concrete grounds are inadmissible in the Court of Cassation.

Schlagwörter

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inadmissible appeal generic grounds particular leniency reconstruction of facts court costs culpability assessment legality jurisdiction nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
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Volltext

posto da: ANGARANO GIOACCHINO nato a BITONTO il 04/02/1975 • avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI (dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gioacchino Angarano, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego sulla base della condotta e del grado di colpevolezza dell'imputato (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso che denunciano il vizio di motivazione per travisamento della prova e omessa valutazione degli elementi favorevoli e dell'elemento oggettivo, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato altresì che la pena sostitutiva non è stata chiesta alla Corte di merito e non può pertanto per la prima volta essere richiesta nella sede di legittimità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.M)02625 G Ftinzion Mar,: