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Ordinanza — n. 18694/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and procedural defects.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18694/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's liability declaration, but the court found the first ground manifestly unfounded as it merely repeated existing arguments without new evidence. The second ground was rejected because it was not a new legal argument but a reiteration of points already properly examined by the trial judge.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 360, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined by the court of first instance without presenting new facts or legal arguments that could alter the outcome.

Schlagwörter

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inadmissible appeal reiteration of grounds lack of new evidence procedural defect court costs and fine Begründungsdichte stichhaltige Gründe gerechtfertigte Weise

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
in data 19 marzo 2026; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 360, n. 2 c.p.p.
articolo 640 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Volltext

posto da: FEDERICO FABIO nato a PALERMO il 21/01/1969 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE I,dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Federico e la memoria riepilogativa trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19 marzo 2026; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

è esclusivamente quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di sindacarne la rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'articolo 640 cod. pen., non è deducibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito, il quale ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato sulla base del compendio probatorio acquisito e in assenza di valide giustificazioni alternative (si vedano, in particolare, pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.M