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Ordinanza — n. 18688/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal claiming inadmissibility of self-incrimination due to lack of defense counsel.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18688/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that self-incriminating statements were invalid due to the absence of a defense lawyer. The appellant argued that procedural violations under Articles 63 and 64 of the Code of Criminal Procedure rendered the statements unusable, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court determined the appeal lacked specific argumentation and dismissed it, ordering the appellant to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 63, 64 cod. proc. pen.; The appeal must present specific and arguable grounds distinct from those previously rejected; mere repetition of inadmissible arguments constitutes a failure to meet the requirement of a critical argument against the judgment.

Schlagwörter

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inadmissibility appeal self-incrimination statements defense counsel absence repetitive arguments procedural violation claim Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift verspätete Eröffnung Rechtsverzögerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 63 cod. proc. pen.
Art. 64 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02
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Volltext

posto da: POTENZA DARIO nato a NARDO il 22/08/1999 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE , dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Dario Potenza, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge processuale, con particolare riferimento agli articoli 63 e 64 cod. proc. pen., e, di consefguenza, la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese contra se in assenza del difensore e delle garanzie previste dalla legge processuale, è manifestamente infondato in diritto e neppure supera la prova di resistenza (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02), in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma meramente apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, invero, che il giudice di merito ha ritenuto integrato il reato di ricettazione dell'autovettura, avendo considerato la spontanea ammissione dell'avvenuto furto resa dal Potenza, oltremodo generica e non utile a sostegno della prospettazione difensiva (cfr. pag. 3), laddove il posseso della vettura provento di delitto emergeva con certezza da elementi altri e diversi, non attinti da alcuna inutilizzabilità; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M P.Q.MDEPO :' IN 25 M 026