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Ordinanza — n. 18685/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for generic grounds and expired statute of limitations regarding specific recidivism.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18685/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the first ground and the expiration of the statute of limitations. The appellant argued against a conviction for extortion, but the court noted the appeal lacked specific legal arguments beyond those already rejected by the lower courts. Furthermore, the specific recidivism aggravating circumstance had expired by the date of the appealed judgment, rendering the conviction time-barred.

Legislator-Regeste

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 157, cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to correlate with the contested decision, and a conviction based on specific recidivism is void if the limitation period has expired.

Schlagwörter

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generic appeal grounds statute of limitations specific recidivism inadmissible appeal time-barred conviction Überweisung einer Eingabe Übermittlungsfehler elektronischer Rechtsverkehr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 157, cod. pen.
articolo 648 cod. pen
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Volltext

posto da: RICATTI ANTONIO nato a BARLETTA il 09/03/1965 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI- / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Ricatti, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'articolo 648 cod. pen., è generico, in quanto fondato su argomentazioni che si limitano a riproporre le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati alla luce di quanto emerso dagli atti esaminati e dalle prove acquisite (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla carenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte a sostegno dell'impugnazione; rilevato altresì che il reato descritto al capo A (artt. 473, 474 cod. pen.), commesso in data 22 giugno 2015, reca la contestazione della aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale, ritenuta sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d'appello (in giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti pure riconosciute) e che dunque il termine di prescrizione cadeva (salvo il calcolo delle sopensioni rilevanti) il 22 guigno 2025, mentre la sentenza qui impugnata è stata emessa I'll febbraio 2025; rilevato infine che la pronuncia di inammissibilità sterilizza il corso della prescrizione alla data della sentenza di appello impugnata; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presid tMassimo. Perrotti Lucian Ikb3.1 O E P O MATA IN (v., FRIA 2