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Ordinanza — n. 18682/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal as repetitive and inadmissible due to lack of new arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18682/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against criminal liability for building an unauthorized structure and requested a reduced sentence, but the court found these claims merely reiterated from the previous appellate judgment. The court rejected the appeal because the new arguments lacked specificity and offered no alternative interpretation of the merits, citing established precedent that such repetitive complaints are not permitted in cassation.

Legislator-Regeste

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Art. 607 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals must present new grounds; mere repetition of appellate complaints without specific new arguments renders the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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inadmissible appeal repetitive grounds criminal liability unauthorized construction cassation procedure Schwerarbeit übermäßige Nutzung der Ressourcen Aneignung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 607 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
pen., la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonché l'eccessività della pena, di cui si chiede il ricalcolo nel minimo edittale, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art.
art. 62-bis cod. pen
pen., nonché l'eccessività della pena, di cui si chiede il ricalcolo nel minimo edittale, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., e contestuale esclusione della recidiva contestata, sono tutti non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
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Volltext

posto da: PERRELLA MASSIMO nato a FOGGIA il 07/06/1973 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimo Perrella, ritenuto che tutti i motivi di ricorso, volti a censurare, rispettivamente, il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonché l'eccessività della pena, di cui si chiede il ricalcolo nel minimo edittale, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., e contestuale esclusione della recidiva contestata, sono tutti non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità, in ragione dell'indeterminatezza dei contenuti delle doglianze esposte e della mancanza di specificità delle stesse, attesa la radicale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01); che il giudice adito ha adeguatamente motivato in merito a tutti profili esposti (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata, in punto di responsabilità per l'edificazione e occupazione di un manufatto abusivo in uso esclusivo al ricorrente, come risulta dagli accertamenti effettuati dai pubblici ufficiali; le pagg. 5-6 della sentenza impugnata sull'esclusione dell'art. 131-bis cod. pen., a causa della sussistenza di abitualità della condotta, della permanenza prolungata del manufatto abusivo, con dolosa occupazione del suolo pubblico e sostanziale indifferenza rispetto alla sua abusività; le pagg. 6-7 della sentenza impugnata dove, a fondamento della ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio, il giudice rileva la già avvenuta esclusione della recidiva con applicazione del minimo edittale, non ulteriormente mitigabile in assenza di emergenze positive che giustifichino l'applicazione di circostanze attenuanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presi te Lucian Impriali e"—