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Ordinanza — n. 18679/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding criminal liability for theft, citing procedural rules on victim statements.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18679/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that rules on witness credibility do not apply to victim statements in theft cases. The appellant argued the lower court erred by relying solely on the victim's testimony without sufficient scrutiny, while the court noted the victim provided a detailed, linear reconstruction supported by external evidence. Consequently, the court held that the lower court's evaluation was not incoherent and that the appeal failed to meet the threshold for re-evaluating the evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 646 cod. pen.: Rules on witness credibility do not preclude victim statements from independently establishing criminal liability if the court rigorously verifies the declarant's subjective credibility and the intrinsic reliability of their narrative.

Schlagwörter

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criminal liability for theft victim statement credibility procedural admissibility violation of law appeal lower court evaluation verspätete Mängelrüge nachträglicher Rechtsvorschlag verspätete Gebührenzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
pen., con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod.
Art. 646 cod. pen.
articolo 646 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Caiazzo
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Volltext

posto da: PESCE CARMINE nato a ROSARNO il 16/12/1965 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA - tdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Pesce, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'articolo 646 cod. pen., con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono legittimamente costituire da sole il fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da adeguata 'motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui sono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); che, il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 7 della sentenza impugnata, nella quale si legge che il giudice di merito ha ritenuto che la persona offesa abbia fornito in sede dibattimentale una ricostruzione dei fatti del tutto lineare, dettagliata e addirittura riscontrata da elementi esterni al narrato; del resto, è preclusa in sede di legittimità una nuova (per quanto più persuasiva) valutazione della prova, quando non si dimostri che quella valutazione operata dai giudici di merito sia del tutto incoerente (vieppiù in caso di doppia conforme, Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Caiazzo Rv. 289369 - 01) col significante epresso dalla fonte esaminata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M