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Ordinanza — n. 18673/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal on money laundering conviction due to lack of specific legal grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18673/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting all four grounds raised by the appellant. The appellant argued the lower court lacked evidence for the money laundering crime and failed to recognize mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of previous appellate decisions. Consequently, the court upheld the conviction based on the removal of ink traces from banknotes and the concealment of cash, ruling that the lower court's reasoning was legally sound and discretionary.

Legislator-Regeste

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds; generic reiteration of arguments already examined and rejected at the appellate level constitutes inadmissibility.

Schlagwörter

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money laundering conviction inadmissible appeal repetitive arguments mitigating circumstances penal discretion Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift Revisionsfrist Dauer der Zuwiderhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Volltext

posto da: FAVASULI SANDRO nato a BOVA MARINA il 12/07/1969 ' 1avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA' 1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;t IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sandro Favasuli, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano il vizio di violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, lamentando l'assenza di prova in ordine al presupposto oggettivo del delitto di riciclaggio, non è validamente deducibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha valorizzato l'azione della rimozione delle tracce di inchiostro presenti sulle 128 banconote di provenienza delittuosa, per poi versarle sul proprio conto corrente bancario e occultare le restanti cinque in un'intercapedine ricavata nella propria abitazione (cfr. pag. 3); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, non è deducibile, essendo fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma meramente apparenti, in quanto inidonei ad assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, avendo il giudice di merito ritenuto che non sussistessero elementi concreti per il riconoscimento delle attenuanti innominate; che, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in conformità ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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