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Ordinanza — n. 18669/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit regarding mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18669/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of complaint constituted mere factual grievances rather than a violation of law. The appellant argued the lower court erred in assessing the value of the stolen goods and his criminal capacity to preclude mitigation under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this, finding the appellate decision correctly applied statutory principles regarding the minor nature of the offense and the defendant's prior record.

Legislator-Regeste

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 360, cod. proc. pen.: An appeal based solely on factual disagreements or generic criticisms of the reasoning, without specific legal arguments or logical errors in the lower court's assessment of mitigating circumstances, is inadmissible in cassation proceedings.

Schlagwörter

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inadmissible appeal factual grievances mitigating circumstances Article 648 Penal Code cassation admissibility Strafmilderung Finanzielle Sanktionen Herabsetzung der Busse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Davide Barbuscia, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod.
Art. 360, cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
pen., ove il valore del bene abbia lieve consistenza economica; che, peraltro, la censura risulta manifestamente infondata, oltre che esposta in modo generico e non specifico, in quanto priva di puntuale riferimento ai passaggi della sentenza ritenuti viziati (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
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Volltext

posto da: BARBUSCIA DAVIDE nato a MESSINA il 08/02/1992 avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Davide Barbuscia, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., e che censura, in particolare, l'apoditticità delle ragioni alla base della decisione della Corte d'appello, relative al valore del bene, giudicato non esiguo, e alla capacità a delinquere del ricorrente, come ulteriore elemento ostativo alla suddetta mitigazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, a fronte peraltro di una motivazione corretta e conforme ai principi di legittimità - altresì richiamati in sentenza -, secondo i quali la particolare tenuità del fatto di ricettazione viene valutata alla stregua di plurimi elementi tratti dall'art. 133, cod. pen., ove il valore del bene abbia lieve consistenza economica; che, peraltro, la censura risulta manifestamente infondata, oltre che esposta in modo generico e non specifico, in quanto priva di puntuale riferimento ai passaggi della sentenza ritenuti viziati (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), i quali, tuttavia, sono privi di vizi logici censurabili in questa sede e corretti in diritto, giacché diretti a rilevare la consistenza dell'offesa e altresì la capacità a delinquere del ricorrente, alla luce dei plurimi precedenti penali (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M