Criminal appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls under appellate review limits.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in sentencing by failing to apply the statutory minimum and granting maximum reductions, claiming a non-existent right to the minimum penalty. The court ruled that determining the final sentence, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is a discretionary power of the trial judge protected from appellate review unless arbitrary.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 56 c.p.: The determination of the final criminal sentence, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes a discretionary power of the trial judge that falls outside the scope of appellate review for lack of motivation.
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3/10/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Elvis Isabona;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, chiedendo a questa Corte diprocedere alla rideterminazione della pena, partendo dal minimo edittale per la pena base eapplicando la riduzione massima ex art. 56 cod. pen., le attenuanti generiche e il minimoaumento per la continuazione, non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto ilricorrente ha sostanzialmente rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, mentredeve ribadirsi che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, lagraduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che perfissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato dilegittimità la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cuideterminazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, anche conspecifico riguardo al diniego delle attenuanti generiche (si veda pag. 2 della impugnatasentenza, ove, oltre a motivare il distacco dal minimo edittale, tenuto conto dello stadioavanzato del tentativo, si sono sottolineate le ragioni ostative al riconoscimento delleinvocate diminuenti, quali: l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, le modalità dellacondotta e i precedenti penali a carico dell’imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI