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Ordinanza — n. 18467/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, rejecting request for factual re-evaluation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18467/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for crimes under Articles 56-610 and 340 of the Penal Code. The appellant argued the first-instance judgment lacked sufficient motivation regarding criminal responsibility and requested a new factual assessment. The court rejected this, ruling that it cannot re-evaluate evidence or substitute its own factual findings for those of the trial judge.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own factual findings for those of the trial judge when the lower court's reasoning is clear and free of logical-legal defects.

Schlagwörter

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lack of motivation factual re-evaluation Court of Cassation criminal responsibility inadmissible appeal Nichtigkeitsgründe ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 56-610 cod. pen.
Art. 340 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Lakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricor-rente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Volltext

posto da: ELBEDIWI ELBEDIWI ABDELMONEIM nato il 23/11/1980 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Elbediwi Elbediwi Abdelmoneim ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56-610 e 340 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia la carenza della motivazione in rela-zione alla dichiarazione di responsabilità penale - invoca una rivalutazione degli elementi pro-batori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo per-tanto alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); rilevato infatti che nel caso di specie, a fronte di una motivazione succinta ma sufficientemente chiara e priva di evidenti vizi logico-giuridici, il ricorrente propone argomenti che non possono essere esaminati in questa sede anche perché sfugge alla cognizione di questa Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricor-rente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M