Cassation appeal dismissed as untimely and inadmissible for failing to meet specific grounds under Italian criminal procedure code.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal against the first-instance judgment inadmissible without formalities. The appellant filed the request late, exceeding the fifteen-day statutory deadline, and raised grievances not permitted under the relevant procedural article. Consequently, the court ruled that the appeal failed both on timing and substantive grounds, ordering the appellant to pay associated legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 444, comma 1; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be lodged within fifteen days of the judgment; grievances outside the statutory list of admissible grounds render the appeal inadmissible.
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posto da: PJETRI GENTJAN (CUI 04WFP0J) nato il 03/12/1987 avverso la sentenza del 25/11/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Pjetri Gentjan avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, sia perché tardivamente proposto oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge (sentenza emessa in data 26.11.2025, ricorso depositato il 30.1.2026), sia per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. P.Q.M