Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 18345/2026 — snpen KI-generiert

Cassation dismisses appeal as inadmissible for reiterating trial court facts and denying merit-based mitigation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18345/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it reiterated arguments from the second instance and criticized the trial court's factual findings. The lower court had justified the conviction by noting the substance was tested for heroin, hidden under roof tiles, and found near suspected drug dealers. The court refused to re-evaluate these facts or the denial of statutory mitigation, ruling that such matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 364, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat the grounds of the appeal judgment or contain criticisms of the court of first instance regarding facts and evidence, which are reserved to the judge of the merits.

Schlagwörter

KI-generiert
inadmissible appeal reiterative grounds facts of the case merit judgment statutory mitigation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 364, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
Quanto al diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., si osserva che la motivazione sul punto non appare manifestamente illogica e non può, pertanto, essere sindacata in questa sede.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: BOUROGAA GHAZI nato il 30/12/1996 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dal difensore di Bourogaa Ghazi avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Il primo motivo sollecita una non consentita rivisitazione della vicenda fattuale, a fronte di un iter argomentativo che ha adeguatamente motivato in ordine alle caratteristiche droganti della sostanza stupefacente oggetto di imputazione. In proposito, i giudicanti hanno logicamente valorizzato il fatto che la sostanza era stata immediatamente sottoposta a color test con esito di eroina, oltre alle circostanze del rinvenimento, reputate plausibilmente conferenti ad attribuire la natura di stupefacente della sostanza, in quanto occultata sotto le tegole poste a copertura del tetto della abitazione, unitamente a una ventina di involucri di plastica aperti che presentavano particelle di polvere.

L'abitazione dell'imputato, inoltre, era stata individuata a mezzo di un servizio di osservazione realizzato a seguito di una probabile attività di spaccio da parte di cittadini nordafricani, uno dei quali trovato in possesso di 17 involucri di sostanza stupefacente del tipo eroina per circa 8 grammi. Quanto al diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., si osserva che la motivazione sul punto non appare manifestamente illogica e non può, pertanto, essere sindacata in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M