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Ordinanza — n. 18332/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against confiscation of funds due to disproportionate value compared to defendant's income.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18332/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed Lorenzo Sanfelici's appeal against the Milan Tribunal's decision regarding the confiscation of €5,030. The defendant argued the seizure was excessive, but the court noted that under Article 85-bis of the Anti-Mafia Code, confiscation applies when funds cannot be justified or are disproportionate to income. The court upheld the Tribunal's merit-based assessment of the disproportionality as unchallengeable in a legality review, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 85-bis d.P.R. 309/90; Art. 444 c.p.p.: Confiscation of assets is mandatory when their value is disproportionate to the convicted person's income, and such merit-based assessments are immune from challenge in proceedings limited to legality.

Schlagwörter

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confiscation of assets disproportionate value Anti-Mafia Code legality review procedural costs merit assessment income verification

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 85-bis d.P.R. 309/90
L'unica censura dedotta, in merito alla confisca del denaro, non considera che, ai sensi dell'art. 85-bis del d.P.R.
Art. 444 c.p.p.
posto da: SANFELICI LORENZO nato a MILANO il 01/12/2001 avverso la sentenza del 02/12/2025 del TRIBUNALE di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Lorenzo Sanfelici avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 444 cod. proc. pen
posto da: SANFELICI LORENZO nato a MILANO il 01/12/2001 avverso la sentenza del 02/12/2025 del TRIBUNALE di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Lorenzo Sanfelici avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Volltext

posto da: SANFELICI LORENZO nato a MILANO il 01/12/2001 avverso la sentenza del 02/12/2025 del TRIBUNALE di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Lorenzo Sanfelici avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. L'unica censura dedotta, in merito alla confisca del denaro, non considera che, ai sensi dell'art. 85-bis del d.P.R. 309/90, nel caso applicabile, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o il cui valore sia sproporzionato al proprio reddito.

In questa prospettiva, il Tribunale ha argomentato la confisca anche sulla sproporzione dell'importo sequestrato (euro 5.030,00, suddivisa in banconote di diverso taglio occultate in luoghi diversi) rispetto ai guadagni dell'imputato quale ascensorista, secondo una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Ne discende che la disposta confisca è corretta in diritto e il relativo percorso argomentativo è esente da vizi di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M