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Ordinanza — n. 18325/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible lack of motivation claim.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18325/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The defendant argued the lower court's reasoning was illogical, but the Court held this specific ground does not fall under the permitted reasons for appeal under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the defendant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if the alleged defect of motivation does not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty.

Schlagwörter

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plea bargain appeal inadmissible de plano defect of motivation Cassazione Roma C.P.P. Article 448

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610„ comma 5-bis cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

Zitierte Rechtsprechung

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna della ricorrente ai pagarneno delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

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Volltext

posto da: Cervone Loris nato a ANZIO il 20/02/199 4- avverso la sentenza del 16/12/2025 del TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, il GUP del Tribunale di Roma, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a Cervone Loris, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la pena di mesi otto di reclusione e di euro 2.000,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, a mezzo del difensore, lamentando vizio di motivazione in relazione alla illogicità della stessa in più punti.

3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argornentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610„ comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna della ricorrente ai pagarneno delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M