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Ordinanza — n. 18324/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating trial court's fact-finding and evidence evaluation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18324/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Kambi Jalley Bakary inadmissible for reiterating arguments already presented to the Court of Appeal. The lower court had properly evaluated evidence regarding drug trafficking and rejected a claim of non-prosecutability based on the severity and repetition of the acts. The Court of Cassation affirmed that factual reconstruction and evidence assessment remain exclusive competencies of the trial judge, whose reasoning was deemed logical and free from obvious errors.

Legislator-Regeste

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reiterate trial court arguments or challenge the factual reconstruction and evaluation of evidence, which fall exclusively within the competence of the judge of the merits.

Schlagwörter

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inadmissible appeal reiterative grounds fact-finding competence evidence evaluation drug trafficking offense non-prosecutability defense Court of Cassation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 131-bis cod. pen.
Altrettanto logica e priva di errori in diritto la motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 131-bis cod. pen
Altrettanto logica e priva di errori in diritto la motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Volltext

KARY (CUI 05767PU) nato il 05/05/1991 avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Kambi Jalley Bakary avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato ascritto al prevenuto, avuto riguardo a quanto emerso dall'esame dei verbalizzanti, i quali hanno chiaramente individuato il Kambi quale autore della condotta di spaccio e di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish. Altrettanto logica e priva di errori in diritto la motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essenzialmente fondata su gravità e reiterazione dei fatti addebitati, secondo un percorso argomentativo che non può essere rimesso in discussione nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M