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Ordinanza — n. 18320/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justiciable factual re-evaluation claims.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18320/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments sought a re-evaluation of factual elements reserved for the trial court. The appellant challenged the appellate court's reclassification of the crime and the denial of generic mitigating circumstances, arguing procedural flaws in the reasoning. The court ruled that such arguments constitute an impermissible intrusion into the exclusive domain of the judge of merit, thereby rejecting the appeal on grounds of inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 69 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of circumstances, as the appreciation of facts remains the exclusive prerogative of the judge of merit.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation judge of merit mitigating circumstances recidivism procedural law

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett.
Art. 69 cod. pen.
6 con riferimento all'applicazione dell'art. 69 ultimo comma cod.pen., alla luce della ritenuta recidiva reiterata, specifica e ínfraquinquennale).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv, 244181-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

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Volltext

rardo nato a CANOSA DI PUGLIA il 07/04/1990 avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha riformato, riqualificando il delitto contestato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la pronuncia del Tribunale di Trani del 19 settembre 2024 resa in giudizio abbreviato nei confronti di Quagliarella Gerardo, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed euro 3000 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale per il delitto di detenzione a fine di spaccio contestatogli; vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione,il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte dì Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv, 244181-01).

2. Il ricorrente in realtà invoca una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale in sentenza (cfr. pp. 4 e s.).

3. Con riferimento, poi, alla seconda doglianza, deve essere osservato come, relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni di esclusione del riconoscimento di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile n sede di legittimità (cfr. p. 6 con riferimento all'applicazione dell'art. 69 ultimo comma cod.pen., alla luce della ritenuta recidiva reiterata, specifica e ínfraquinquennale).

4. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M