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Ordinanza — n. 18316/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as sentencing reasoning was a non-arbitrary, weighty merit evaluation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18316/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal by Diop Assane inadmissible, rejecting the claim that the lower court's sentencing was flawed. The appellate court had weighed statutory mitigating circumstances against contested recidivism, concluding the former were equivalent to the latter under specific penal code provisions. The supreme court affirmed this as a reasoned, non-arbitrary merit assessment that is unreviewable in cassation.

Legislator-Regeste

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Art. 616 c.p.p.; Art. 99, comma 4 cod. pen.; The court's evaluation of mitigating circumstances versus recidivism constitutes a weighty merit judgment that is unreviewable in cassation.

Schlagwörter

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inadmissible appeal sentencing review recidivism mitigation merit evaluation cassation standard

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
non potessero che essere equivalenti alla contestata recidiva, particolarmente "pesante" in quanto qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., e ciò anche al fine di irrogare una pena adeguata al fatto e alla personalità dell'imputato, secondo i noti parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen., e ciò anche al fine di irrogare una pena adeguata al fatto e alla personalità dell'imputato, secondo i noti parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Volltext

UI 051:2GFZ ) nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Diop Assane è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata e non illogica motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze. I giudici di merito hanno motivatamente argomentato nel senso che le riconosciute attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen. non potessero che essere equivalenti alla contestata recidiva, particolarmente "pesante" in quanto qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., e ciò anche al fine di irrogare una pena adeguata al fatto e alla personalità dell'imputato, secondo i noti parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M