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Ordinanza — n. 18315/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of trial court facts and evidence evaluation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18315/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it reiterated arguments from the lower court judgment and contained impermissible criticisms of fact-finding. The trial court had properly evaluated evidence regarding drug possession and unauthorized prison calls, rejecting the defense's claim of non-punishability based on the severity and repetition of offenses. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 391-ter cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments of fact and evidence evaluation are inadmissible as they fall exclusively within the competence of the trial judge, who must provide a reasoned decision based on sound inferences.

Schlagwörter

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inadmissible appeal reiterative grounds fact-finding review evidence evaluation drug possession crime prison conduct non-punishability defense

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 391-ter cod. pen.
Art. 73 d.P.R. 309/90
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 131-bis cod. pen.
Altrettanto logica e priva di errori in diritto la motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 391-ter cod. pen
art. 73 d.P.R. 309/90
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 131-bis cod. pen
Altrettanto logica e priva di errori in diritto la motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Volltext

IO PIERO nato a GRUMO APPULA il 12/08/1992 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Piero Servedio Di Trani avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine a reati in materia di stupefacenti ed ex art. 391-ter cod. pen. è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, avendo accertato che l'imputato, mentre era detenuto, aveva accettato e illecitamente detenuto droga di diversa natura in quantità non esigua, oltre ad avere illecitamente detenuto, in carcere, cellulari dai quali aveva effettuato ben 74 chiamate verso l'esterno. Altrettanto logica e priva di errori in diritto la motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essenzialmente fondata su gravità e reiterazione dei fatti addebitati, secondo un percorso argomentativo che non può essere rimesso in discussione nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M