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Ordinanza — n. 18312/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding defendant's absence from hearing due to special prosecutor representation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18312/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed Damiano Ciancio's appeal against the Second Instance Court of Catania, ruling the appeal manifestly unfounded. Ciancio argued for nullity due to his non-participation in the appellate hearing while on home arrest, but the court held that releasing a special prosecutor implicitly waives the need for his physical presence if he has not requested to be heard. Consequently, the defendant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Legislator-Regeste

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When an accused releases a special prosecutor to handle the appeal, they implicitly consent to the hearing proceeding in their absence, obviating the need for translation or personal attendance unless expressly requested.

Schlagwörter

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special prosecutor representation implied waiver of presence home arrest procedural rules appellate hearing nullity criminal procedure costs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 599-bis c.p.p.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella specie non ricorre alcuna nullità connessa alla mancata partecipazione dell'imputato (in quanto agli arresti domiciliari per altra causa) all'udienza con cui è stato definito il giudizio di appello nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella specie non ricorre alcuna nullità connessa alla mancata partecipazione dell'imputato (in quanto agli arresti domiciliari per altra causa) all'udienza con cui è stato definito il giudizio di appello nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano
(Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano, Rv.
Sez. 2, n. 40734 del 05/11/2025, Vezi
Sez. 2, n. 40734 del 05/11/2025, Vezi, Rv.

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Volltext

nato a VIBO VALENTIA il 27/10/1977 avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Damiano Ciancio avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella specie non ricorre alcuna nullità connessa alla mancata partecipazione dell'imputato (in quanto agli arresti domiciliari per altra causa) all'udienza con cui è stato definito il giudizio di appello nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Invero, l'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede. (Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano, Rv. 284623 - 01). Del resto, è pacifico che non dev'essere disposta la traduzione dell'imputato detenuto nel caso in cui sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale, come nel caso, dovendosi ritenere lo stesso presente "ex lege", in ragione della consapevole scelta abdicativa in ordine alla propria personale partecipazione al giudizio (cfr.

Sez. 2, n. 40734 del 05/11/2025, Vezi, Rv. 288984 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M