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Ordinanza — n. 18305/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for reproducing already examined grounds regarding illegal marijuana cultivation conviction.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18305/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Alessandro Milano against the Second Instance Court's conviction for illegal marijuana cultivation. The lower court had found the defendant guilty based on the quantity of active ingredient, the number of plants, and his relationship with another cultivator, while rejecting the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The appellate court's reasoning was deemed sufficient and not reproducible, leading to the rejection of the appeal under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Schlagwörter

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illegal marijuana cultivation criminal appeal inadmissibility reproductive grounds exclusion of punishability Article 131-bis Penal Code Cassation dismissal procedural economy

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131-bis cod. pen.
I giudici hanno anche dato conto della denegata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo alla protratta attività di coltivazione e alla complessiva quantità di principio attivo ricavabile dalle piante in esame.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
I giudici hanno anche dato conto della denegata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo alla protratta attività di coltivazione e alla complessiva quantità di principio attivo ricavabile dalle piante in esame.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Zitierte Rechtsprechung

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S.U. N. 12348/2019
I giudici di merito, in conformità all'orientamento delle S.U. N. 12348/2019, hanno motivatamente ritenuto la configurabilità del reato facendo riferimento al principio attivo ricavato (mg 104,66), al numero di piantine di marijuana coltivate (n.

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Volltext

RO nato a NAPOLI il 09/01/1993 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Alessandro Milano avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di illecita coltivazione di n. 7 piante di marijuana, è inammissibile perché prospetta motivi di ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

I giudici di merito, in conformità all'orientamento delle S.U. N. 12348/2019, hanno motivatamente ritenuto la configurabilità del reato facendo riferimento al principio attivo ricavato (mg 104,66), al numero di piantine di marijuana coltivate (n. 7), alle tecniche di coltivazione, nonché ai rapporti intercorrenti tra l'imputato e un'altra coltivatrice. I giudici hanno anche dato conto della denegata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo alla protratta attività di coltivazione e alla complessiva quantità di principio attivo ricavabile dalle piante in esame.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M