Criminal appeal dismissed for reproducing already examined grounds regarding illegal marijuana cultivation conviction.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Alessandro Milano against the Second Instance Court's conviction for illegal marijuana cultivation. The lower court had found the defendant guilty based on the quantity of active ingredient, the number of plants, and his relationship with another cultivator, while rejecting the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The appellate court's reasoning was deemed sufficient and not reproducible, leading to the rejection of the appeal under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
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RO nato a NAPOLI il 09/01/1993 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Alessandro Milano avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di illecita coltivazione di n. 7 piante di marijuana, è inammissibile perché prospetta motivi di ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
I giudici di merito, in conformità all'orientamento delle S.U. N. 12348/2019, hanno motivatamente ritenuto la configurabilità del reato facendo riferimento al principio attivo ricavato (mg 104,66), al numero di piantine di marijuana coltivate (n. 7), alle tecniche di coltivazione, nonché ai rapporti intercorrenti tra l'imputato e un'altra coltivatrice. I giudici hanno anche dato conto della denegata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo alla protratta attività di coltivazione e alla complessiva quantità di principio attivo ricavabile dalle piante in esame.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M