Italian court dismisses appeal against excessive fine, upholding low sentence based on income and criminal history.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared the appeal by Elena Cariati inadmissible regarding an excessive fine claim. The Court of Appeal had imposed a penalty slightly above the statutory minimum, citing the defendant's significant income surplus and prior criminal record as aggravating factors. The higher court rejected the challenge, noting the lower court's reasoning was sufficient and logical before ordering the payment of procedural costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 d.P.R. 115/2002; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the proportionality of a pecuniary sanction is inadmissible if the lower court's assessment of the offender's income and criminal history provides sufficient and non-illogical motivation for the penalty.
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posto da: CARIATI ELENA nato a MILANO il 08/11/1976 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Elena Cariati avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, è inammissibile, in quanto prospetta l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, benché risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive.
La Corte d'appello di Bologna motiva con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, solo di poco sopra il minimo edittale, facendo riferimento sia alla gravità della condotta, deducibile dal rilevante superamento della soglia di reddito, sia alla capacità a delinquere, riscontrabile in forza dei precedenti penali accertati, tra cui uno specifico. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. P.Q.M