Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific appeal arguments.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fernando Berchez Jacuez Norris inadmissible. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime under Article 337 of the Penal Code, arguing for reduced sentencing and non-punishability. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already evaluated by the lower courts and were not specifically deduced in the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely reproduce lower court censure; generic grounds or arguments not specifically deduced in the appeal render the recourse inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
O JACUEZ NORRIS nato il 27/06/1997 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32522/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da Berchez Fernando Jacuez Norris, relativi al giudizio di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto, al mancato riconoscimento dei benefici di legge e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano e perché non specificamente dedotti in appello (cfr. atto di appello quanto al motivo sui benefici di legge); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M