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Ordinanza — n. 18088/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissible facts review and unfounded sentencing arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18088/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared Vincenzo Stranieri's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court ruled that the first two grounds were improperly formulated as they merely reproduced arguments already rejected by the lower court without new legal reasoning. Furthermore, the court emphasized that reviewing factual elements is exclusively the power of the trial judge, not the cassation court, and dismissed the third ground regarding sentencing as manifestly unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.: Appeals must be formulated in terms permitted by law; mere reproduction of lower court arguments is inadmissible, and the cassation court cannot re-evaluate factual elements reserved to the judge of merit.

Schlagwörter

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inadmissible appeal factual review power subjective element sentencing treatment judicial competence Bestechung bei Zwangsvollstreckung Förderung der Prostitution Verbot der Annahme von Geschenken

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Vincenzo Stranieri; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione dell'art. 648 cod. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato nonché violazione dell'art.
Art. 712 cod. pen.
in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato nonché violazione dell'art. 712 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Vincenzo Stranieri; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione dell'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato nonché violazione dell'art. 712 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Volltext

posto da: STRANIERI VINCENZO nato a CANOSA DI PUGLIA il 25/12/1974 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Stranieri; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione dell'art. 648 cod. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato nonché violazione dell'art. 712 cod. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; che, inoltre, tali doglianze tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato; che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il terzo motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale reso una motivazione immune da vizi in relazione al trattamento sanzionatorio, con il congruo richiamo a un precedente per reati contro il patrimonio a carico dell'imputato e all'assenza di elementi positivamente valutabili per il medesimo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M20 M 26 * FUTTIV.;