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Ordinanza — n. 18086/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge on fact-finding and lack of legal grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18086/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Mariana Sandica Curt inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant argued that the lower court inconsistently evaluated surveillance video footage and medical certificates regarding injuries. The court rejected this claim, stating that the appeal merely reproduced arguments already properly examined by the appellate court and attempted an impermissible factual reconstruction.

Legislator-Regeste

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364, c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or conduct a new assessment of evidence, reserving such powers exclusively to the court of first instance and appeal.

Schlagwörter

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inadmissible appeal factual evaluation surveillance evidence medical certificates court of cassation powers legal grounds procedural impropriety Körperverletzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Volltext

posto da: CURT MARIANA SANDICA nato il 03/09/1995 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mariana Sandica Curt; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce una valutazione incoerente e illogica delle prove, con particolare riguardo alle ritrazioni delle telecamere di videosorveglianza allocate sui luoghi e al certificato medico relativo alle lesioni patite dalla persona offesa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato; che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M