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Ordinanza — n. 18076/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual re-evaluation by the court.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18076/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint improperly sought a re-evaluation of factual findings. The appellant argued for a different characterization of the crime, but the lower court had already thoroughly assessed the credibility of the defendant's statements against corroborating evidence. The court ruled that such factual reassessment falls exclusively within the jurisdiction of the trial judge, not the cassation court.

Legislator-Regeste

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate the factual elements upon which the lower court's decision is based, as such evaluation is exclusively reserved to the judge of the merits.

Schlagwörter

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inadmissibility appeal factual re-evaluation jurisdiction cassation merits judge power criminal characterization Hehlerei unrechtmässig erlangte Beweise Rückfall bei Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 364, c. 4 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Volltext

posto da: D'ANGIOLILLO FRANCESCO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 14/02/1962 avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco D'Angiolillo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della ricettazione nell'ipotesi di reato di furto, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si vedano le pagine 3 e 4, paragrafo 1, della sentenza impugnata, ove si rileva come le dichiarazioni rese in dibattimento dall'imputato in merito alla propria responsabilità quale autore del furto del motociclo non risultassero credibili perché smentite dalle ulteriori risultanze probatorie); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M