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Ordinanza — n. 18066/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal on fraud conviction for submitting false financial documents to secure a loan.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18066/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Pietro Montemurro inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the fraud conviction based on procedural errors and a request for public utility work instead of detention, but the Court found the fraud elements fully established by the lower court's factual findings. The Court rejected the request for a new factual review, emphasizing that fact-finding is exclusively the province of the trial judge, and dismissed the appeal for failing to substantiate its arguments in the second instance.

Legislator-Regeste

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 2, quarto comma, cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements decided by the trial court, and inadmissibility grounds not raised by the second instance judge must be declared by the Court of Cassation ex officio.

Schlagwörter

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fraud conviction false financial documents inadmissible appeal fact-finding powers public utility work procedural default favorable law application Urkundenfälschungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 2, quarto comma, cod. pen.
150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione, il disposto di cui all'art. 2, quarto comma, cod.
Art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
i), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione, il disposto di cui all'art.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, Lo
Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella
Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi
Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv.
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri
280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv.
Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco
pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv.
Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V.
Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv.
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Volltext

posto da: MONTEMURRO PIETRO nato a FAVARA il 11/10/1964 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pietro Montemurro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva come la predisposizione di una falsa documentazione reddituale da parte dell'imputato, al fine di ottenere dall'istituto di credito un finanziamento che altrimenti non gli sarebbe stato concesso, integrasse pienamente, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di truffa contestata in rubrica); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato in ragione della inammissibilità della relativa richiesta formulata nell'atto di appello, non risultando supportata da specifiche e motivate deduzioni che era onere della difesa prospettare in tale sede (cfr. Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 - 01); che a tale riguardo deve osservarsi come la inammissibilità del motivo d'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01;

Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 - 01);che, nel caso di specie, risulta quindi irrilevante il riscontro offerto al riguardo dalla Corte d'appello, pur dovendosi segnalare come lo stesso riusultasse erroneo perché la rilevata incompatibilità con la già concessa sospensione condizionale della pena risultava insussistente con riguardo al tempus commissi delicti, considerato che essa, prevista dall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione, il disposto di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 - 01;

Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M