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Ordinanza — n. 17836/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments against appellate court's adequate reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17836/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for illegal firearm possession, arguing insufficient reasoning regarding the weapon's functionality and attribution of conduct. The court rejected these claims as mere repetitions of the appellate court's already-disputed arguments, finding the lower court's decision sufficiently motivated and free from logical flaws.

Legislator-Regeste

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Art. 363, para. 4 c.p.p.; Art. 363, para. 5 c.p.p.: A cassation appeal based on grounds that merely repeat the arguments already raised in the appeal and dismissed by the court of appeal is inadmissible, as it fails to perform the specific function of providing a reasoned critique of the judgment under review.

Schlagwörter

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inadmissible appeal repetitive arguments sufficient motivation appellate reasoning court costs procedural defect discretionary assessment unbefugter Waffenbesitz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 363, para. 4 c.p.p.
Art. 363, para. 5 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami
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Volltext

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Antonio Passaretti ricorre avverso la sentenza in preambolo con laquale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per il reato di illegaledetenzione di un fucile;ritenuto che sono inammissibili i primi tre motivi con i quali si denuncia l’insufficienzadella motivazione, svolta per relationem rispetto a quella del Giudice di primo grado,sull’attribuibilità della condotta all’imputato e sulla funzionalità dell'arma, trattandosi di motivipedissequamente riproduttivi delle censure contenute nell’atto di appello che il Giudice disecondo grado ha adeguatamente vagliato e disatteso;rilevato, infatti, che la sentenza impugnata motiva adeguatamente sia sul rinvenimentodel fucile in luogo di diretta ed esclusiva disponibilità del ricorrente, sia sulla efficienzadell'arma, valorizzandosi le caratteristiche come descritta in atti, dunque – in assenza dielementi di segno contrario non emergenti né segnalati nell’impugnazione – certamentefunzionante;ritenuto che pertanto il Giudice di appello, pur in presenza di un atto di appello aspecifico, non si è limitato a un mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza diprimo grado, ma motivato in modo puntuale su ogni punto devoluto, onde non incorrere nelvizio di motivazione apparente;considerato che sfugge a censura il motivo riguardante le circostanze attenuatigeneriche poiché le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indicigiustificativi favorevoli (assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione) e taliargomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffattoriconoscimento, in una materia che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamentedi merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esiano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzatol’assenza di elementi a tal fine positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01)considerato che – a fronte di complessiva motivazione adeguata, priva di fratturelogiche e aderente alle risultanze di prova – la difesa si limita a svolgere critiche del tutto a-specifiche, sicché pertinente si reputa l’arresto secondo cui «È inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019,Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI