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Ordinanza — n. 17815/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against conviction for recidivism, ruling facts were fully examined by lower court.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17815/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation declared Remo Favero's appeal inadmissible, confirming his conviction for recidivism under Article 75 of Legislative Decree 159/2011. Favero argued for a re-evaluation of the lower court's findings, but the court found his arguments entirely subsumed in the facts without challenging the trial judge's reasoning. The court upheld the decision because the lower court correctly assessed Favero's subjective danger and the specific nature of his crimes, adhering to established jurisprudence.

Legislator-Regeste

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Art. 75 d.lgs. n. 159/2011; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible when the lower court's factual findings are not manifestly illogical and the appellant fails to provide a specific, contrasting argument against the established legal reasoning regarding recidivism.

Schlagwörter

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recidivism aggravating circumstance inadmissible appeal subjective danger assessment Article 75 Legislative Decree manifestly illogical reasoning Wiederholungsgefahr Revision des Strafurteils Gefährlichkeitsprognose

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Corte cost. n. 186 del 2000

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, DelChicca
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva
Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco
263464;Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv.
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Volltext

a relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Remo Favero ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale ilTribunale di Latina ha confermato la sua condanna per il reato di cui 75 d. lgs. n. 159 del2011) e denuncia tre motivi;ritenuti il primo e il secondo motivo inammissibili perché interamente versati in fatto etendenti a sollecitare da parte di questa Corte una rilettura delle risultanze di priva sulla cuibase il Tribunale – con motivazione non manifestamente illogica – ha ritenuto sussistentientrambe le ipotesi di cui all’art. 75 d. lgs. n.159 del 2011 e superato la versione alternativadifensiva, pedissequamente riprodotta nel ricorso per cassazione senza alcun confronto conla motivazione del Giudice di merito;ritenuto manifestamente infondato anche il motivo in punti di recidiva, in quanto lasentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez.

U, n.35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, DelChicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464;Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960) secondo cui, ai fini della relativarilevazione, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito siaeffettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avutoriguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, allagenesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e delgrado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza diprecedenti penali; rilevato che, difatti, nel ribadire la sussistenza dell'aggravante, strettamente inerentealla persona del colpevole, la sentenza impugnata non si è attestata sui soli precedentipenali, ma – con motivazione sintetica e, tuttavia, adeguata – ha espresso le ragioni per lequali le condotte in scrutinio, raffrontate con la pluralità delle condanne precedenti,costituivano espressione di maggiore pericolosità sociale dell’imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI